Art. 10.
(Doveri del segretario generale del CESIS e del direttore del SIS).

      1. Il segretario generale del CESIS e il direttore del SIS dirigono l'ufficio ed il servizio cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.
      2. I dirigenti di cui al comma 1 riferiscono o danno ai loro dipendenti incarico di riferire sulla loro attività e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché qualunque altro soggetto cui

 

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siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato.
      3. I dirigenti di cui al comma 1 provvedono ad adottare tutte le misure necessarie affinché:

          a) nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dal servizio, se non in quanto necessarie esclusivamente per l'espletamento dei compiti ad essi affidati;

          b) nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dal servizio sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;

          c) i dipendenti in servizio non svolgano alcuna attività nell'interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.

      4. I dirigenti di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto annuale sull'attività dell'ufficio o del servizio cui sono preposti.